Art. 2.
(Introduzione del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

      1. Il comma 2 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

 

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Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

      «2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
      2-bis. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
      2-ter. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto».

      2. L'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - 1. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata.
      2. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.
      3. Il voto di preferenza si esprime indicando, a fianco del contrassegno di lista, il candidato prescelto».